Notizie non positive in casa rosanero: Il TAR ha infatti respinto la richiesta cautelare del Palermo in merito al caso Frosinone. Ecco di seguito la sentenza in versione integrale rilasciata dalla sezione del Tribunale amministrativo:
«Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10410 del 2018, proposto da Unione Sportiva Città di Palermo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Terracchio, Francesca Trinchera, Francesco Pantaleone, Nicola Leone De Renzis Sonnino ed Elisa Burlamacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna 32;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli 2;
F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;
Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, non costituite in giudizio;
nei confronti
Frosinone Calcio S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich, Mattia Grassani, Aldo Ceci e Giuseppe Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;
per l’accertamento previa adozione di misure cautelari anche monocratiche ex artt. 55 e 56 c.p.a., del diritto ad ottenere il titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie A conseguente all’applicazione al Frosinone Calcio s.r.l. della sanzione di cui all’art. 17 del C.G.S. (sconfitta c.d. a tavolino) in ragione dei comportamenti tenuti nel corso della gara di ritorno dei play off Serie B disputata il giorno 16 giugno 2018 ed in conformità a quanto statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con decisione assunta in data 10.8.2018, nonché per la disapplicazione/annullamento delle motivazioni di tale decisione depositate in data 10.9.2018 nella parte in cui si legge che le sanzioni da applicare al Frosinone Calcio “non possono essere inflitte su situazioni già cristallizzate, ma devono essere scontate ed inflitte nella stagione corrente”, e per il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo con il quale la ricorrente andrà ad ottenere il titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie A imputabile alla erronea applicazione dell’adeguata sanzione da parte dell’ordinamento sportivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Frosinone Calcio S.r.l.s., del CONI e della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Rilevato, al riguardo, che la parte ricorrente agisce per l’accertamento del suo diritto “ad ottenere il titolo sportivo per l’iscrizione al Campionato di Serie A conseguente all’applicazione al Frosinone Calcio s.r.l. della sanzione di cui all’art. 17 del C.G.S. (sconfitta c.d. a tavolino) in ragione dei comportamenti tenuti nel corso della gara di ritorno dei play off Serie B disputata il giorno 16 giugno 2018 ed in conformità a quanto statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con decisione assunta in data 10.8.2018”, nonché per la disapplicazione di tale decisione nella parte in cui dispone che le sanzioni da applicare al Frosinone Calcio non possono essere inflitte su situazioni già cristallizzate, ma devono essere scontate ed inflitte nella stagione corrente;
Considerato che, pertanto, oggetto del ricorso è l’invalidazione del risultato della gara disputata con il Frosinone, conclusasi con la vittoria di quest’ultima squadra, in applicazione del disposto dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., rubricato “Sanzioni inerenti alla disputa delle gare”, secondo cui “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 – 3, ovvero 0 – 6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1”;
Che la domanda come sopra proposta attiene alla contestata attribuzione del risultato della partita disputata, per effetto di condotte di disturbo intervenute durante lo svolgimento della stessa che, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbero dovuto comportare, in sede di verifica dei risultati e di controllo del rispetto della disciplina di gioco, l’applicazione della sanzione tecnica della perdita della gara;
Che tale questione va ricondotta nell’ambito della previsione dell’art. 2, lett. a), della legge n. 280/2003, che riserva all’ordinamento sportivo la cognizione delle controversie concernenti l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale, nonché l’esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
Ritenuto quindi che sulla controversia difetta la giurisdizione del giudice statale, non essendo l’applicazione di tali regole tecniche suscettibile di sindacato giurisdizionale;
Ritenuto che le considerazioni che precedono consentono di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di rito di omesso rispetto del vincolo della pregiudiziale sportiva, in considerazione del non esaurimento dei gradi interni alla giustizia sportiva, a seguito dell’annullamento con rinvio della pronuncia della Corte Federale di Appello da parte del Collegio di garanzia del CONI; Che la peculiarità della questione controversa giustifica comunque la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), Respinge l’istanza cautelare; Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati».
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