Ancora novità in casa Palermo, dove come ormai sappiamo, non ci si annoia mai. L’ex patron rosanero, Maurizio Zamparini, in seguito alla cessione del Palermo alla società Inglese lo scorso novembre, non ha visto venir meno le esigenze cautelari degli arresti domiciliari a cura della Cassazione. Il friulano è stato infatti rinviato a giudizio per false comunicazioni sociali e falso in bilancio, poiché ancora non c’è prova della sua non appartenenza al nuovo corso del Palermo, appena retrocesso in serie C dopo la decisione del TFN e in attesa della sentenza di secondo grado.
Secondo quanto si apprende dalle motivazioni della cassazione, i legali di Zamparini, negli appositi documenti inoltrati agli alti magistrati, non descrivono ”analiticamente il contenuto degli atti depositati a supporto della stessa prospettazione (atto di cessione delle quote societarie verbale dell’assemblea dei soci con le dimissioni dei precedenti organi amministrativi e la nomina quindi dei nuovi), dal cui tenore emerge, anzi, l’esistenza di condizioni rispetto all’esecuzione dell’operazione, il cui avveramento resta da definire”.
Continua la cassazione, nella sentenza 23151, depositata oggi e relativa all’udienza del 24 gennaio, deve rimanere ai domiciliare anche per il rischio di reiterazione dei reati per ”pervicacia e il totale dispregio della legge dimostrati dall’indagato, che ha agito in modo continuativo per occultare la verità e perseguire i propri interessi nonostante le verifiche in corso da parte sia del giudice civile che penale, anche al fine di eludere le stesse, attraverso l’uso di società e soggetti di comodo”.
Il Tribunale del riesame di Palermo con l’ordinanza del 5 ottobre 2018 che si ricorda avere applicato i domiciliari a Zamparini, ha dato conto dell’irrilevanza delle formali dimissioni dell’indagato dall’amministrazione della società, evidenziando che lo stesso ha continuato la sua attività di gestione tramite altri”.
”Nè può assumere rilevanza in senso contrario la circostanza che per tali soggetti (Giammarva, Bonometti, Morosi) sia stata espressamente esclusa la sussistenza di esigenze cautelari. Tale esclusione è dovuta infatti semplicemente alla natura di prestanome dei soggetti in questione, che ha fatto venir meno le esigenze cautelari nei loro confronti dal momento in cui hanno cessato di svolgere la loro attività in nome e per conto di Zamparini. Il quale, proprio avendo esercitato il controllo tramite tali soggetti per un tempo prolungato e continuativo, evidenzia una spiccata tendenza a reiterare gli illeciti”.
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