Il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuov decreto sulle nuove misure di contenimento in tutto il territorio nazionale, in vista delle riaperture di domani. Ecco tutto ciò che c’è da sapere:
- Chi ha un’infezione respiratoria caratterizzata da una febbre superiore a 37,5 gradi “dovrà chiamare il proprio medico curante e restare nel proprio domicilio”.
- E’ consigliato a tutte le persone anziane con malattie croniche di restare nella propria dimora e di uscire solo in caso di estrema necessità. “E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche”, si legge nel testo del decreto.
- Gli spettacoli nei teatri e nei cinema potranno riprendere dal 15 Giugno, ma con posti assegnati e distanziati, in modo da rispettare la distanza di un metro per personale e spettatori. Massimo 1000 persone per spettacoli all’aperto, 200 per spettacoli al chiuso. Le regioni hanno facoltà di scelta per quanto concerne la data, in base alla curva del contagio nel proprio territorio. Divieto, nel caso in cui ci sia assembramento , per sale da ballo e discoteche. Restano chiusi Bingo e sale scommesse e giochi.
- Dal 15 Giugno riaprono anche e centri estivi per i minori. Ecco quello che si legge nel decreto: “A decorrere dal 15 giugno, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia”.
- Priorità ai nuclei familiari disagiati economicamente, a quelli con un solo genitore o dove vi siano bimbi o adolescenti con disabilità: l’accesso è regolato da criteri di selezione delle domande e prevede la possibilità di creare delle graduatorie. E’ quanto si legge nell’allegato al decreto del presidente del Consiglio.
- “Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
- Accesso alle chiese sarà consentito a patto che si rispetti la distanza di almeno un metro. Ecco il testo: “L’accesso ai luoghi di culto -si legge nel testo definitivo del provvedimento- avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. E ancora si legge: ”le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7″.
- Dal 25 Maggio riapriranno anche le piscine ma anche in questo caso la palla passa alle regioni. Saranno queste ultime a decidere se anticipare o posticipare la riapertura.
- Dal 3 Giugno sarà possibile spostarsi tra i vari stati dell’UE senza obbligo di quarantena una volta arrivati. Vietati gli spostamenti per altri paesi tranne per comprovati motivi di necessità lavorative o di salute. Possibile (e in questo caso non c’è nessuna variazione dal precedente decreto) il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.
- “Ai fini del contenimento della diffusione” del coronavirus Sars-Cov-2, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Il testo dà dunque indicazioni su come usare le mascherine nella Fase 2, di convivenza con Covid-19, e precisa anche chi è esonerato dall’indossarle. Secondo quanto previsto nell’articolo 3, non sono infatti soggetti all’obbligo di mascherina “i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.
- “Sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana”. Il Dpcm “fa divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo” e impone di “sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali”.
- Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata.
- Non sarà concesso il buffet, ma c’è il via libera per la prenotazione ai tavoli all’aperto nei ristoranti. Ecco il testo integrale: “Per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione)”.
- Resta consentita “la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.
- Nei negozi gli ingressi saranno dilazionati. “Impedito sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”.
- Stabilimenti balneari: “Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.
Spiagge di libero accesso: “Per attività nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità”.
Ecco di seguito il documento del decreto integrale:
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