Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni emanate al termine della 36esima giornata del campionato di Serie C. Penalizzati in quest’ultimo turno, nello specifico, la società del foggia dopo i fatti accaduti durante il match contro il Catanzaro.
Le decisioni del Giudice Sportivo
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Letti gli atti ufficiali di gara, ivi comprese le relazioni, con le relative integrazioni, redatte dai Componenti della Procura federale e dal Commissario di campo, osserva quanto segue. In occasione della gara FOGGIA CATANZARO, disputata l’11 Aprile 2022, dagli atti sopra indicati è emerso che i sostenitori della Società FOGGIA hanno posto in essere le seguenti condotte.
1. al 13° del primo tempo i sostenitori presenti nella curva nord esponevano uno striscione di 15m per 1 m;
2. al 18° del primo tempo i sostenitori presenti nella curva sud esponevano uno striscione di 10 mt su due linee parallele relativo ad un Calciatore della Squadra avversaria;
3. durante l’esposizione degli striscioni, entrambe le curve sud e nord occupate dai sostenitori del Foggia intonavano cori dispregiativi e denigratori nei confronti di un Calciatore della 282/716 squadra avversaria e di Rappresentanti delle Istituzioni Calcistiche, cori proseguiti per qualche minuto anche dopo l’eliminazione degli striscioni;
4. Al 6° del secondo tempo i sostenitori del Foggia presenti nella curva sud esponevano uno striscione di 18 mt su due linee parallele offensivo nei confronti di Rappresentanti delle Istituzioni Calcistiche;
5. All’ 8° del secondo tempo i sostenitori del Foggia presenti nella curva nord esponevano uno striscione di 20 mt su tre linee parallele offensivo nei confronti di Rappresentanti delle Istituzioni Calcistiche;
6. durante l’esposizione degli striscioni, i tifosi del Foggia presenti in entrambe le curve sud e nord intonavano cori dispregiativi e denigratori nei confronti di Istituzioni Calcistiche;
7. al 18° del secondo tempo, in occasione del rigore concesso al Catanzaro, i sostenitori della curva nord lanciavano sul recinto di gioco in direzione dei calciatori due fumogeni, molteplici bottigliette di plastica, due bottiglie di vetro, senza colpire alcuno;
8. nella medesima circostanza di cui sopra: un tifoso proveniente dalla curva nord invadeva il campo con l’intenzione di raggiungere e di colpire un calciatore avversario, senza riuscirvi per il pronto intervento delle Forze dell’Ordine e di Dirigenti della Società ospitante; un altro tifoso proveniente dalla curva nord correva sul campo senza avvicinarsi ai calciatori della Squadra avversaria e inseguito dalle Forze dell’Ordine riusciva a rientrare sugli spalti; un terzo tifoso del Foggia proveniente dalla curva sud invadeva il campo correndo verso la panchina del CATANZARO senza avere alcun contatto e riuscendo a rientrare sugli spalti;
9. successivamente alla concessione del calcio di rigore i sostenitori del Foggia presenti nella curva sud lanciavano una bottiglietta di plastica verso il portiere del Catanzaro nel tentativo di colpirlo;
10. a seguito di quanto sopra descritto la gara è stata sospesa per circa 8 minuti.
Ritenuto che con le condotte sopra descritte i tifosi del FOGGIA hanno posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, ed hanno intonato cori ed esposto striscioni oltraggiosi nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria e delle Istituzioni Calcistiche e di loro Rappresentanti;
rilevato che i sostenitori presenti in curva nord hanno posto in essere comportamenti più gravi e più numerosi rispetto a quelli posti in essere dai sostenitori presenti in curva sud; rilevato che la Società FOGGIA ha già subito molteplici sanzioni per condotte della medesima natura di quelle sopra descritte (CFR C.U. 229/DIV del 1.03.2022, C.U. 237 DIV del 8.03.2022, C.U. 247/DIV 14.03.2022, C.U. 253/DIV del 17.03.2022, C.U. 257 DIV del 21.03.2022);
ritenuto, altresì, che dagli atti di gara e dalle relazioni sopra richiamate, emerge che i Dirigenti del Foggia hanno collaborato con le Forze dell’Ordine per far cessare i comportamenti tenuti dai propri sostenitori, con una condotta molto fattiva che merita di essere valutata in modo prevalente rispetto alle altre circostanze di segno negativo; per i motivi sopra esposti ritenuta la continuazione, in applicazione degli artt. 6, 8, comma 1, lett. d), 13, comma 2, 25, 26 e 29 C.G.S (r. proc. fed. e supplemento, r. c.c. e supplemento, rilievi video e fotografici) delibera di sanzionare la Società FOGGIA con l’AMMENDA DI € 10000 e con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i settori destinati ai tifosi locali denominati curva nord e curva sud privi di spettatori e la ulteriore gara casalinga successiva con il settore destinato ai tifosi locali denominato curva nord privo di spettatori.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2022
DE VIVO MARIO (FOGGIA) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, prima abbandonava la propria area tecnica e poi entrava in prossimità della panchina avversaria urlando verso un calciatore avversario, per fargli abbandonare il recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCIACCA GIACOMO (FOGGIA) per aver tenuto, al 45°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
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