La Lega B, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha reso nota la decisione del Giudice Sportivo in merito all’omologazione del risultato finale del match tra il Modena e il Cagliari. La partita, valevole per la 23a giornata del campionato di Serie B, è andata in scena il 3 febbraio, terminato con il punteggio di 2 a 0 per i canarini. Da lì in poi, i sardi ha fatto ricorso, invoncando un errore da parte del direttore di gara. Al 47′ del secondo tempo di gioco, l’arbitro ha estratto, erroneamente, il cartellino giallo nei confronti di Gabriele Zappa. Questo gesto, avrebbe modificato le prestazioni dello stesso calciatore, durante lo svolgimento del match contro il Modena.
Il Giudice Sportivo, però, letto il ricorso da parte della socità sarda, ha deciso di dichiararlo inammissibile e, per questo motivo, ha convalidato il risultato finale di 2 a 0 a favore del Modena. Di seguito la nota della Lega B in merito a Modena-Cagliari.
Il comunicato della Lega B su Modena-Cagliari
Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 13 febbraio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: ” ” ” N. 41 SERIE BKT Gara Soc. MODENA – Soc. CAGLIARI del 3 febbraio 2023
Visto il ricorso ex art. 67 C.G.S., del 6 febbraio 2023, con cui la Soc. Cagliari ha contestato il regolare svolgimento dell’incontro con la Soc. Modena, svoltosi in data 3 febbraio 2023 e terminato con il risultato di 2-0 per la Soc. Modena; vista l’esposizione del ricorso per cui la Soc. Cagliari contesta la regolarità della gara, invocando un errore tecnico del Direttore di gara che avrebbe inciso sul normale svolgimento della partita, in quanto l’Arbitro avrebbe estratto, al 47° del primo tempo, erroneamente, il cartellino giallo al cospetto del proprio calciatore Gabriele Zappa senza in realtà voler comminare alcun provvedimento disciplinare (come del resto risulta dal rapporto di gara, nel quale non è riportata l’ammonizione) con l’effetto, tuttavia, di condizionare per il resto della gara la prestazione del calciatore della Soc. Cagliari;
Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo, la dichiarazione di reclamo, una facoltà o una opzione, bensì un onere tassativo della parte reclamante (“deve”); P.Q.M. il Giudice Sportivo dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente omologa il risultato di 2-in favore della Soc. Modena.
Il Giudice Sportivo: cons. Germana Panzironi
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