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Caso Brescia, che batosta: la decisione del Giudice sportivo

Palermo Brescia

In casa Brescia non termina il lungo periodo buio vissuto da società, tifosi e squadra. Dopo aver perso il doppio confronto Playout contro il Cosenza, la squadra è ritornata in Serie C dopo 38 anni. Ciò che è accaduto subito dopo il match e poco prima del fischio finale, però, non si vorrebbe mai vedere su un terreno di gioco e non a caso è arrivata la decisione del Giudice sportivo. Partita persa a tavolino per 0-3 e stangata di due giornate a porte chiuse. Il comunicato ufficiale.

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Caso Brescia: la decisione del Giudice sportivo

Il Giudice sportivo – si legge dal comunicato – visto il rapporto dell’Arbitro nel quale veniva riportato che: al 52° del secondo tempo la gara veniva sospesa temporaneamente a causa del lancio sul terreno di giuoco di almeno dieci fumogeni, successivamente al predetto lancio alcuni sostenitori della Soc. Brescia invadevano il terreno di giuoco costringendo gli Ufficiali di gara ed i calciatori delle due società a rientrare negli spogliatoi, dopo circa 20/25 minuti il Direttore di gara rientrava sul terreno di giuoco e, confrontandosi con il Responsabile dell’Ordine Pubblico, il quale comunicava che non vi fossero le condizioni di sicurezza per riprendere, sospendeva definitivamente la gara.

Visto, inoltre, il referto dei collaboratori della Procura federale nel quale, tra l’altro, veniva riportato che, nelle zone limitrofe allo stadio, si verificavano scontri tra le Forze dell’Ordine ed i sostenitori della Soc. Brescia, che causavano il ferimento di alcuni tra tifosi, rappresentanti della Forze dell’Ordine e steward, oltre al danneggiamento di tre vetture della Polizia e due dei Carabinieri, tant’è che solo in tarda notte gli Ufficiali di gara ed i componenti delle due società riuscivano ad abbandonare l’impianto di giuoco; in virtù della gravità dei fatti sopra descritti la Soc, Brescia deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 26 comma 1 CGS, pertanto deve essere sanzionata, anche se ricorrono le circostanze previste dall’art. 29 comma 1 lett. a) e b) CGS, ex artt. 8 comma 1 lett. e) e 10 comma 1 CGS;

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. Brescia la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse”.

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