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Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda per il Palermo

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Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda per il Palermo

Al termine della quindicesima giornata di campionato di Serie B il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche e le ammende verso i club cadetti. Dalla nota pubblicata dal canale della Lega B spicca l’ammenda al Palermo. Il club di Viale del Fante è stato multato in seguito alla condotta dei suoi tifosi che per aver lanciato due petardi in direzioni dei tifosi del Catanzaro e per aver lanciato bottigliette in campo. Ammenda anche per il club calabrese.

Serie B, Giudice Sportivo: il comunicato

“Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata
andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cosenza, Lecco, Modena,
Palermo, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione
della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere
(petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, lanciato sette fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria due petardi; per avere
inoltre lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette di plastica e oggetti di varia
natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo
tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS”.

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