Serie B, Giudice Sportivo: ammenda per il Como
Al termine della 24a giornata di campionato di Serie B il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche e le ammende verso i club cadetti. Dalla nota pubblicata dal canale della Lega B spicca la multa per il Como per i lanci di fumogeni durante la gara contro il Brescia al Sinigaglia. Ben 3mila euro di ammenda per la società lombarda.
Serie B, il comunicato del Giudice Sportivo
“a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno
sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Cremonese,
Modena, Palermo, Reggiana, Spezia, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione
attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione
attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato alcune bottigliette di plastica vuote e tre bicchieri nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo
tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CATANZARO a titolo di responsabilità oggettiva, per
avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 49° del
secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art.
29, comma 1 lett. b) CGS”.
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