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Caso Criscitiello, la FIGC lo inibisce per razzismo. Le sue risposte

Criscitiello

Caso Criscitiello, la FIGC lo inibisce per razzismo. Le sue risposte

La FIGC ha inibito Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese (Serie D, Girone B), da tutte le manifestazioni sportive fino a giugno 2025. Il provvedimento riguarda un episodio di offese razziali rivolte da Criscitiello a un arbitro. Ecco di seguito il suo sfogo, pubblicato sul proprio profilo X e il comunicato della FIGC.

Caso Criscitiello: le affermazioni del giornalista

Le affermazioni del giornalista: “La Federazione pensa di intimidire chi porta alla luce quello che sta succedendo. Non sono un tesserato federale. Verbali inventati. Senza prove. Andremo avanti a dimostrare il loro disegno. Mi avevano detto “la pagherà” ma inventare tutto è troppo”.

E ancora: “La battaglia mediatica nei confronti di Gravina e della Figc si è spostata dalla tv al campo di calcio. La Federazione per la prima volta squalifica un non tesserato (io) con accuse infondate. Falsità tutte documentate. Gravi accuse. Inammissibile”-
In ultimo: “Finora ho avuto rispetto di Gravina persona. Ho solo attaccato il Presidente federale. Ai suoi colpi bassi risponderò con colpi bassi. Ora iniziamo a parlare di quadri, case e produzioni. Anche noi. Io non ho nulla da nascondere. Vediamo gli altri!”.

Il comunicato della FIGC

DIRIGENTI
INIBIZIONE FINO AL 30/6/2026 E DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, IN AMBITO FIGC FINO AL 30/06/2025
CRISCITIELLO MICHELE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
Per avere:

  • al termine del primo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo al Direttore di gara espressione offensiva ed implicante denigrazione e discriminazione per motivi di razza. Il medesimo inseguiva l’ufficiale di gara fino all’ingresso nello spogliatoio arbitrale cercando di farlo cadere e rivolgendogli espressioni e gesti (3 pugni sulla porta) intimidatori;
  • nel corso del secondo tempo, reiterato a più riprese le espressioni implicanti discriminazione razziale nei confronti dell’arbitro e di due calciatori avversari;
  • al termine della gara, attinto con sputi alcuni calciatori avversari mentre abbandonavano il terreno di gioco ed in seguito rivolto espressioni offensive e discriminatorie nei confronti dei medesimi calciatori, innescando una violenta rissa tra i tesserati delle due società durante la quale il medesimo rivolgeva gesto intimidatorio all’indirizzo del Direttore di gara. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Infine, reiterava ulteriormente la condotta minacciosa, offensiva e discriminatoria nei confronti dell’arbitro per di più millantando indebite influenze e corruttela degli organi di giustizia sportiva. Sanzione così determinata anche in ragione della pervicace e manifesta violazione dei principi fondamentali dello Statuto FIGC come determinati ai sensi dell’art. 2 (R A – R AA).

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