Come riporta l’Ansa, il Tar ha ritenuto che “risulta non contestato dagli atti di causa che la società ricorrente non ha rispettato il termine perentorio stabilito per l’iscrizione al campionato (24 giugno 2019), non avendo onorato gli adempimenti richiesti per il certificare il possesso dei requisiti economico-finanziari entro tale data”nonché’ che “il mancato pagamento di numerose poste debitorie, comprensive, a titolo di elenco esemplificativo, di debiti di carattere fiscale, previdenziale, somme dovute per sanzioni e retribuzioni arretrate, integra, autonomamente, la fattispecie di diniego di iscrizione al campionato, per assenza dei requisiti economico-finanziari”.
Allo stesso tempo il presidente di sezione nel decreto in questione ha considerato “che la società ricorrente ha omesso di presentare, nel citato termine perentorio, anche la necessaria fideiussione richiesta a tutte le società quale requisito obbligatorio per l’iscrizione ai campionati di calcio”e che le ragioni di estrema gravità ed urgenza rappresentate per ottenere una misura cautelare monocratica, anche subordinata alla fissazione di una cauzione a carico della stessa società “non sono ravvisabili in quanto il provvedimento di sospensione non porterebbe, in ragione di quanto in precedenza illustrato, all’iscrizione della società al campionato, ma, al contrario, tale misura provocherebbe il mancato svincolo dei giocatori che sarebbero irrimediabilmente pregiudicati, non avendo la possibilità di giocare in altre società”.
Altre News
Lucioni saluta il Palermo: “Un onore vestire questa maglia”
VIDEO – Palermo-Sampdoria e quei gol di Toni e Brienza nel 2004
Palermo, il report dell’allenamento in vista della Sampdoria