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Palermo, ammenda per club, Mirri e Matracia: il motivo

Palermo

La Procura Federale ha reso noti i provvedimenti inerenti le indagini sul rispetto dei protocolli sanitari per il campionato di Serie C 2021-2022. Con un comunicato sul sito della Figc, sono stati spiegati i provvedimenti che riguardano Mirri, il club palermitano e Matracia, responsabile sanitario della società. Ecco la nota:

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione
delle indagini di cui al procedimento n. 764 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri
Roberto MATRACIA e Dario MIRRI, e della società PALERMO FOOTBALL CLUB
S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
ROBERTO MATRACIA, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per
la società Palermo Football Club S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle
“Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio
Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal
C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli
Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la
pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in
modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei
protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la
Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver
sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato
dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli
allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in
particolare, per non aver sottoposto il calciatore De Rose Francesco al test
sierologico alla data di inserimento nel Gruppo Squadra il giorno 23/01/21; per
non aver sottoposto lo SLO Meli Francesco, in ragione dell’uscita e del suo
successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del
18/12/2020, del 07/01/2021, del 05/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del
05/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, nonché per non
averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito
il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto il Segretario Generale, Livigni
Giuseppe, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo
Squadra, al tampone del 04/12/20 nonché al tampone eseguito il giorno
18/12/20; per non aver sottoposto l’addetto agli arbitri, Todaro Vito, in ragione
dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del
04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 28/01/2021, del 05/02/2021, del
16/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 16/04/2021, del
19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, del 30/04/2021, nonché per non
averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito
il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto l’Amministratore Delegato
Sagramola Rinaldo al tampone eseguito il giorno 07/01/2021; per non aver
sottoposto il Direttore Sportivo Castagnini Renzo al test sierologico eseguito il
giorno 25/03/21; per non aver messo in bolla il Gruppo Squadra all’accertata
positività al Covid-19 del Direttore Sportivo Castagnini Renzo al tampone
eseguito il giorno 27/03/21; per non aver sottoposto l’operatore sanitario
Marciano Marcello, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel
Gruppo Squadra, al tampone del 16/02/21;

DARIO MIRRI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato
all’epoca dei fatti per la società Palermo Football Club S.p.A., in violazione
dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1,
delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre
di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto
previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei
Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione,
organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a
porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei
protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la
Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver
provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle
norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato
dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli
allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in
particolare, per non aver sottoposto il calciatore De Rose Francesco al test
sierologico alla data di inserimento nel Gruppo Squadra il giorno 23/01/21; per
non aver sottoposto lo SLO Meli Francesco, in ragione dell’uscita e del suo
successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del
18/12/2020, del 07/01/2021, del 05/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del
05/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, nonché per non
averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito
il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto il Segretario Generale, Livigni
Giuseppe, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo
Squadra, al tampone del 04/12/20 nonché al tampone eseguito il giorno
18/12/20; per non aver sottoposto l’addetto agli arbitri, Todaro Vito, in ragione
dell’uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del
04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 28/01/2021, del 05/02/2021, del
16/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 16/04/2021, del
19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, del 30/04/2021, nonché per non
averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito
il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto l’Amministratore Delegato
Sagramola Rinaldo al tampone eseguito il giorno 07/01/2021; per non aver
sottoposto il Direttore Sportivo Castagnini Renzo al test sierologico eseguito il
giorno 25/03/21; per non aver messo in bolla il Gruppo Squadra all’accertata
positività al Covid-19 del Direttore Sportivo Castagnini Renzo al tampone
eseguito il giorno 27/03/21; per non aver sottoposto l’operatore sanitario
Marciano Marcello, in ragione dell’uscita e del suo successivo rientro nel
Gruppo Squadra, al tampone del 16/02/21;

PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A., per responsabilità diretta ai sensi
dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per
responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del
1/09/2020;
 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai Sig.ri Roberto MATRACIA, Dario MIRRI e Rinaldo Sagramola, in qualità di
amministratore delegato, per conto della società PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A.;
 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.315,00 (mille e
trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Roberto MATRACIA, di € 1.315,00 (mille e
trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Dario MIRRI, e di € 1.750,00 (mille e
settecentocinquanta) di ammenda per la società PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A.;
 si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli”

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